Regolamento-Statuto

CONVENZIONE B.A.N.T.: “Biblioteche Associate Novarese e Ticino” 
tra i Comuni di Arona, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Oleggio, Trecate e Varallo Pombia
(approvata con delibera di consiglio comunale n. 16 del 28/06/2023)

Premesso che:
la Regione Piemonte con deliberazione della G.R. del 9 novembre 2018, n. 18-7820 ha riconosciuto il B.A.N.T. (Biblioteche Associate Novarese e Ticino) quale rete autonoma di cooperazione ai sensi della D.G.R. n. 31-2398 del 9 novembre 2015, art.7 dell’Allegato A e sua inclusione nel sistema di finanziamento regionale;

i Comuni aderenti sottoscrivono una nuova convenzione finalizzata a garantire continuità e sviluppo al B.A.N.T. in adeguamento alle nuove esigenze organizzative emerse nel precedente quinquennio, in vista di un miglioramento ed ampliamento dei servizi ed in osservanza della nuova Legge Regionale 1 agosto 2018 n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e del conseguente Regolamento Regionale del 5 ottobre 2021, n. 11, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Finalità e oggetto
I sottoscrittori, con riferimento agli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale n. 11 del 2021, si propongono di collaborare al coordinamento delle attività delle biblioteche del Sistema, per la realizzazione di una rete integrata tra le stesse che garantisca, attraverso un’ottimizzazione delle risorse economiche e lo sviluppo di politiche culturali comuni, l’accesso di tutti i cittadini ai servizi del Sistema e la valorizzazione, la conservazione e la gestione del patrimonio bibliografico dello stesso.

Art. 2 – Durata
La presente convenzione avrà durata sino al 26/04/2027.

Art. 3 – Comitato tecnico e Comitato dei Sindaci dei Comuni aderenti

Sono istituiti un Comitato Tecnico e un Comitato dei Sindaci del B.A.N.T.;

Comitato Tecnico con funzioni propositive, esecutive e di monitoraggio: costituito da n. 1 Bibliotecario, e/o in sua assenza, da un facente funzione, per soggetto aderente. Il Comitato Tecnico dovrà riunirsi almeno due volte all’anno ed ogni volta che almeno due membri ne facciano richiesta.

Sono compiti del Comitato Tecnico:

  • coordinare ed armonizzare le attività delle biblioteche al fine di raggiungere gli obiettivi;
  • definire e sviluppare strategie di intervento che riguardino il funzionamento del Sistema;
  • elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi di Sistema;
  • elaborare proposte progettuali;
  • dare adempimento ai compiti esecutivi nell’ambito delle finalità e delle progettualità relative al B.A.N.T.;
  • proporre al Comitato dei Sindaci, sulla base delle esigenze del B.A.N.T., le quote annuali di adesione e di acquisto minimo di dotazioni librarie delle biblioteche aderenti.

Comitato dei Sindaci: costituito dal Sindaco o, in alternativa, da un Assessore o un Consigliere delegato per ogni Comune aderente. In caso di motivata assenza, il suddetto Assessore/Consigliere ha la facoltà di delegare altro soggetto alla partecipazione alle singole riunioni del Comitato politico. Detto comitato ha funzione di indirizzo e di controllo e dovrà riunirsi almeno due volte all’anno.

Il Comitato dei Sindaci, nel rispetto della normativa regionale, dovrà definire altresì annualmente:

  • il piano annuale delle attività del Sistema per la valorizzazione, la conservazione e la gestione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché per la realizzazione di progetti speciali, lo sviluppo di politiche di acquisto coordinate e di politiche culturali comuni;
  • la quota annuale per abitante per l’adesione al B.A.N.T., per un importo di € 0.30 pro capite salvo diverse disposizioni regionali.

La suddetta quota annuale è definita per tutti i Comuni aderenti in funzione della popolazione residente al 31 luglio dell’anno precedente, e sarà comunicata ai Comuni aderenti, per l’anno successivo, entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 4 – Requisiti minimi di adesione al Sistema

Le biblioteche aderenti si impegnano a:

  • stanziare la somma di almeno € 0,60 per abitante, necessaria per l’incremento del patrimonio librario, come stabilito all’art. 6 comma 5 del Regolamento Regionale n. 11 del 2021, fatte salve successive modifiche;
  • garantire un adeguato orario di apertura che, nel rispetto dell’art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 2021 sia almeno di:
  • 6 ore settimanali di apertura per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;
  • 12 ore settimanali di apertura per le biblioteche che afferiscono a comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  • 18 ore settimanali di apertura per le biblioteche che afferiscono a comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • 24 ore settimanali di apertura per le biblioteche che afferiscono a comuni tra 20.001 e 30.000 abitanti;
  • 36 ore per le biblioteche che afferiscono a comuni sopra i 30.000 abitanti;
  • favorire la circolazione libraria nel giorno individuato per il prestito interbibliotecario;
  • garantire i seguenti servizi di base come indicato dall’ art. 8, comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 2021:
  1. a) consultazione gratuita;
  2. b) prestito locale, e prestito interbibliotecario (ILL) e digitale gratuiti;
  3. c) servizio di reference;
  4. d) servizio di riproduzione nel rispetto della normativa vigente;
  5. e) accesso almeno a un punto internet;
  6. f) sezione bambini e ragazzi;
  7. g) sezione locale;
  8. h) attività culturali e di promozione della lettura.

Art. 5 –Funzioni delle biblioteche aderenti

Le biblioteche aderenti in ottemperanza all’art. 25 del Regolamento Regionale sopra citato, si impegnano a:

  • garantire il corretto funzionamento della biblioteca;
  • garantire l’uso di locali idonei allo svolgimento del servizio, opportunamente arredati;
  • assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal funzionamento del servizio (illuminazione, riscaldamento, pulizia, cancelleria, ecc. ecc.);
  • Assicurare la presenza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle dimensioni, al patrimonio da gestire e ai servizi offerti all’utenza, come suggerito dall’Allegato A al Regolamento Regionale n. 11 del 2021;
  • definire con apposito regolamento le modalità della circolazione libraria nell’ambito del B.A.N.T. e del prestito digitale;
  • dotarsi di una carta dei servizi con la quale presentare agli utenti la migliore offerta che la biblioteca è in grado di garantire, esplicitando gli standard qualitativi di riferimento e predisponendo modalità di verifica accessibili a tutti gli utenti;
  • richiedere il parere della biblioteca capofila del sistema qualora si abbiano in programma modifiche nei seguenti ambiti: a) personale; b) orario di apertura; c) gestione del patrimonio documentario; d) spostamento della sede.

 

Art. 6 – Comune Capofila

I soggetti sottoscrittori individuano come Comune Capofila il Comune di Cameri, che dovrà:

  • garantire la funzione di segreteria;
  • gestire i rapporti con gli enti esterni, quali, a titolo esemplificativo, Provincia e Regione;
  • provvedere alla convocazione dei Comitati di Coordinamento;
  • gestire la progettualità connessa alla presente convenzione, sia ordinaria, sia straordinaria in caso di partecipazione a bandi;
  • comunicare entro il mese di ottobre di ogni anno ai Comuni aderenti la quota di adesione al Sistema definita dal Comitato dei Sindaci;
  • comunicare ai Comuni aderenti eventuali richieste di adesione pervenute, recessioni e/o decadenze. In caso di problemi inderogabili le competenze del Comune Capofila possono essere trasferite, previo accordo del Comitato dei Sindaci, ad un altro Comune facente parte del B.A.N.T.;
  • liquidare annualmente e in toto il canone relativo all’applicativo di gestione delle biblioteche e del Sistema, che non sarà più corrisposto dalle singole biblioteche alla ditta proprietaria del software, ma dal Comune di Cameri in quanto Centro Rete, usufruendo del contributo annuo regionale.

Art. 7 – Quote di adesione

La quota, come definita dall’articolo 3 della presente Convenzione, andrà versata annualmente al Comune Capofila entro il mese di maggio di ogni anno.

Mentre il contributo regionale sarà investito primariamente per il canone relativo all’applicativo di gestione delle biblioteche e del Sistema e per il prestito interbibliotecario, le quote di adesione dei Comuni saranno utilizzate primariamente per la gestione dei servizi e per le altre finalità del B.A.N.T.

Art. 8 – Adesioni, recessioni, decadenze dalla convenzione

I Comuni e gli altri soggetti che manifestassero la volontà di aderire al B.A.N.T., potranno essere ammessi previa presentazione dell’istanza al Comune Capofila e approvazione per maggioranza da parte del Comitato dei Sindaci.

Il Comune Capofila comunicherà detta istanza ai Comuni aderenti al fine di consentire a ogni Comune aderente l’adozione della conseguente deliberazione consiliare.

I Comuni aderenti al B.A.N.T. potranno recedere dal medesimo, previa adozione della relativa deliberazione consiliare da comunicarsi agli altri Comuni aderenti. Il recesso avrà effetto dall’annualità successiva alla data della deliberazione di recesso.

Qualora un Comune aderente alla convenzione non provveda, neppure a seguito di diffida e nei termini della stessa, a corrispondere la propria quota al Comune Capofila e/o ad adeguare il proprio acquisto libri agli standard definiti dalla convenzione, verrà automaticamente a decadere. Di tale decadenza il Comune Capofila darà comunicazione al Comune interessato e agli Enti aderenti al fine dell’adeguamento dei relativi atti.

Art. 9 – Garanzie

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti associati.

Art. 10 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.